Art. 4.
  1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni
oggetto del presente decreto si applicano:
    a)   per   i   regimi   di   aiuto   notificati   ed  autorizzati
antecedentemente  al  1° gennaio  2005, dalla data di approvazione da
parte   della   Commissione   europea   delle  notifiche,  effettuate
dall'amministrazione  competente,  di adeguamento alla definizione di
PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003;
    b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio
2005  sulla  base  dei  regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n.
68/2001  del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n.
364/2004  e  n.  363/2004  del  25 febbraio  2004,  a  decorrere  dal
1° gennaio 2005;
    c)  per  i  regimi  di  aiuto  per  i  quali  la comunicazione di
esenzione  alla  Commissione  ai  sensi  dei  regolamenti di cui alla
precedente  lettera  b) e' intervenuta antecedentemente al 1° gennaio
2005  e  che  non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova
definizione  di  PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla
data   di   comunicazione   alla   Commissione   europea,   da  parte
dell'amministrazione  competente,  di adeguamento alla definizione di
PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
    d)  per  gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui
al  regolamento  (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal
trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Per  i  regimi  di  aiuto gestiti dal Ministero delle attivita'
produttive,  di  cui  all'elenco  riportato  nell'allegato  n.  6, le
definizioni  oggetto  del  presente  decreto si applicano a decorrere
dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  medesimo, essendo state
espletate  le  procedure  di  comunicazione  e  di notifica di cui al
precedente comma 1.
  3.  Al  fine  di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio
delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti
provvedono   ad   effettuare  per  i  regimi  di  propria  competenza
contestualmente  le  notifiche  e  le  comunicazioni  predette,  ed a
comunicare  nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi
organi  di  informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i
quali si applicano le citate disposizioni.
  4.  La  direzione  generale  sviluppo  produttivo e competitivita',
ufficio  C3,  del  Ministero delle attivita' produttive fornisce alle
amministrazioni  che  ne  facciano  richiesta  il necessario supporto
tecnico  per  l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma
3.
  5.  Le  note  esplicative  sulle modalita' di calcolo dei parametri
dimensionali  riportate  in  appendice costituiscono parte integrante
del presente decreto.
  6.  In  allegato  sono  riportati  alcuni  schemi  che agevolano la
determinazione della dimensione aziendale.
  7.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 18 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 236