Art. 10. Relazioni 1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto. 2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto. 3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico. 4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177): «Art. 11 (Archivio delle istanze di accesso). - 1. Al fine di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso. 2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso. 3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati. 4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonche' un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza. 5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi. 6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome. 7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni.». «Art. 12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.». - Per l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art. 8.