Art. 10.
                              Relazioni

  1.  A  decorrere  dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2008, entro il
30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio i dati degli archivi
automatizzati   previsti  agli  articoli 11  e  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, relativi alle
richieste   d'accesso   all'informazione   ambientale,   nonche'  una
relazione  sugli  adempimenti  posti  in  essere  in applicazione del
presente decreto.
  2.  Entro  il  14 febbraio  2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui
al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una
relazione sulla attuazione del presente decreto.
  3.  Entro  il  14 agosto  2009  il  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla
Commissione  europea.  Detta  relazione  e', altresi', presentata dal
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e
resa accessibile al pubblico.
  4.  La  relazione  sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma  6,  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  e' pubblicata dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con modalita'
atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11  e 12, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
          352,  (Regolamento  per  la  disciplina  delle modalita' di
          esercizio  e  dei casi di esclusione del diritto di accesso
          ai  documenti  amministrativi,  in attuazione dell'art. 24,
          comma  2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241), (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177):
              «Art.  11  (Archivio delle istanze di accesso). - 1. Al
          fine  di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del
          diritto  di  accesso,  ciascuna amministrazione istituisce,
          presso   i   propri  uffici,  archivi  automatizzati  delle
          richieste di accesso.
              2.   Gli   archivi   contengono   i  dati  ricognitivi,
          soggettivi,  oggettivi  e  cronologici  della  richiesta di
          accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni
          attinenti al relativo corso.
              3.  I  dati  contenuti  nei  singoli archivi periferici
          confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso
          ciascuna  amministrazione,  collegato telematicamente con i
          suoi  uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai
          dati.
              4.  A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici
          centrali  e  periferici contenenti le informazioni relative
          ai singoli procedimenti amministrativi, nonche' un archivio
          centralizzato  contenente  i  dati  legislativi e normativi
          relativi ai procedimenti di competenza.
              5.  Con appositi accordi le amministrazioni definiscono
          i  termini  e  le  modalita'  tecniche  per lo scambio, con
          sistemi  automatizzati,  delle  informazioni  contenute nei
          rispettivi archivi.
              6.  Gli  archivi  devono  essere compatibili con quello
          generale  costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri   adotta   un   apposito   atto   di  indirizzo  e
          coordinamento  nei  confronti  delle  regioni,  su conforme
          parere  della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra
          Stato, le regioni e le province autonome.
              7.   In   attesa  che  le  amministrazioni  interessate
          provvedano  a  realizzare  gli  archivi automatizzati, sono
          costituiti  appositi  archivi cartacei contenenti le stesse
          informazioni.».
              «Art.  12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni
          pubbliche). -  1.  Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio
          generale  costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  i  dati  e  le  notizie  ritenuti
          necessari  e  individuati  in  appositi  questionari  dalla
          commissione    per    l'accesso,    alla    quale   vengono
          periodicamente  comunicate le risultanze delle elaborazioni
          effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di
          apposite  direttive della commissione per l'accesso, che si
          avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.».
              - Per  l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
          349, vedi note all'art. 8.