Art. 11.
Aspetti  organizzativi  e  procedimentali  delle regioni e degli enti
                               locali

  1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono
individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di
Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
    a) le modalita' di coordinamento tra le autorita' pubbliche;
    b) i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione  al pubblico in
applicazione  dell'art.  5,  comma  4,  in  coerenza  con le norme in
materia  di  protezione  di  dati  personali  e  nel  rispetto  della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel
settore pubblico;
    c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'art. 5;
    d) le   modalita'   di   produzione   della   relazione   annuale
sull'applicazione del presente decreto.