Art. 12.
                   Norme finanziarie e abrogazioni

  1.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  le  autorita'  pubbliche  si  adeguano alle disposizioni del
presente decreto.
  2.   Le   autorita'   pubbliche   provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni  di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di
cui  al  comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed
utilizzando  a  tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  In  ogni  caso, dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica.
  4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005