Art. 12. Norme finanziarie e abrogazioni 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005