Art. 3.
          Accesso all'informazione ambientale su richiesta

  1.  L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del  presente  decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque
ne  faccia  richiesta,  senza  che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  all'art.  5 e tenuto conto del
termine   eventualmente   specificato  dal  richiedente,  l'autorita'
pubblica   mette   a   disposizione  del  richiedente  l'informazione
ambientale  quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla
data  del  ricevimento  della  richiesta ovvero entro 60 giorni dalla
stessa  data  nel  caso  in  cui  l'entita'  e  la complessita' della
richiesta  sono  tali  da  non  consentire  di  soddisfarla  entro il
predetto  termine  di  30  giorni.  In  tale  ultimo caso l'autorita'
pubblica  informa  tempestivamente  e,  comunque,  entro  il predetto
termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la
giustificano.
  3.  Nel  caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera
eccessivamente   generica   l'autorita'  pubblica  puo'  chiedere  al
richiedente,  al  piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data
del  ricevimento  della  richiesta  stessa,  di specificare i dati da
mettere  a  disposizione,  prestandogli,  a  tale  scopo,  la propria
collaborazione,   anche   attraverso  la  fornitura  di  informazioni
sull'uso  dei  cataloghi  pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero
puo',  se  lo  ritiene  opportuno,  respingere la richiesta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c).
  4.  Nel  caso  in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una
forma  o  in  un  formato  specifico, ivi compresa la riproduzione di
documenti,  l'autorita'  pubblica  la  mette  a disposizione nei modi
richiesti, eccetto nel caso in cui:
    a) l'informazione  e' gia' disponibile al pubblico in altra forma
o  formato,  a  norma  dell'art.  8,  e facilmente accessibile per il
richiedente;
    b) e'  ragionevole  per l'autorita' pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
  5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  lettere a) e b), l'autorita'
pubblica    comunica    al   richiedente   i   motivi   del   rifiuto
dell'informazione  nella  forma  o  nel  formato  richiesti  entro il
termine  di  30  giorni  dalla  data  del ricevimento della richiesta
stessa.
  6.  Nel  caso  di  richiesta d'accesso concernente i fattori di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), numero 2), l'autorita' pubblica
indica  al  richiedente,  se  da questi espressamente richiesto, dove
possono  essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al
procedimento  di  misurazione,  ivi  compresi  i metodi d'analisi, di
prelievo  di  campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per
raccogliere  l'informazione  ovvero  fa  riferimento alla metodologia
normalizzata utilizzata.
  7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta
in  forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile,
consultabili  tramite  reti  di telecomunicazione informatica o altri
mezzi elettronici.