Art. 4.
                  Cataloghi e punti d'informazione

  1.  Al  fine  di  fornire  al  pubblico  tutte  le notizie utili al
reperimento  dell'informazione  ambientale, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'autorita' pubblica
istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie
dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
  2.  L'autorita'  pubblica  puo' evidenziare nei cataloghi di cui al
comma  1  le  informazioni ambientali detenute che non possono essere
diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.
  3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul
diritto  di  accesso  alle  informazioni  ambientali disciplinato dal
presente decreto.