Art. 5.
              Casi di esclusione del diritto di accesso

  1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
    a) l'informazione   richiesta   non  e'  detenuta  dall'autorita'
pubblica  alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso
l'autorita'    pubblica,   se   conosce   quale   autorita'   detiene
l'informazione,  trasmette  rapidamente la richiesta a quest'ultima e
ne  informa  il  richiedente  ovvero  comunica  allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione
richiesta;
    b) la  richiesta  e'  manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalita' di cui all'art. 1;
    c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
    d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o
in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa
il  richiedente  circa l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
    e) la  richiesta  riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
  2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato  quando  la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
    a) alla  riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche,  secondo  quanto  stabilito  dalle disposizioni vigenti in
materia;
    b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
    c) allo   svolgimento   di   procedimenti   giudiziari   o   alla
possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere  indagini  per
l'accertamento di illeciti;
    d) alla    riservatezza    delle   informazioni   commerciali   o
industriali,  secondo  quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia,  per  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  economico  e
pubblico,  ivi  compresa  la  riservatezza  statistica  ed il segreto
fiscale,  nonche'  ai  diritti  di  proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
    e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
    f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione  al  pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    g) agli  interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua  volonta'  le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge,  a  meno  che  la  persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
    h) alla  tutela  dell'ambiente  e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
  3.  L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in
modo  restrittivo,  effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso,   una   valutazione   ponderata   fra  l'interesse  pubblico
all'informazione  ambientale  e  l'interesse tutelato dall'esclusione
dall'accesso.
  4.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la
richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta  qualora riguardi
informazioni su emissioni nell'ambiente.
  5.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2,
l'autorita'  pubblica  dispone  un  accesso  parziale,  a  favore del
richiedente,   qualora   sia  possibile  espungere  dall'informazione
richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei
citati commi 1 e 2.
  6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in
parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o,
se  richiesto,  in via informatica, entro i termini previsti all'art.
3,  comma  2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed  informando il
richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.
 
          Note all'art. 5:
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
          «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
              - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          vedi note alle premesse.