Art. 6. T a r i f f e 1. L'accesso ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo', in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata. 3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.
Note all'art. 6: - L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita: «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.».