Art. 7.
                    Tutela del diritto di accesso

  1.  Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il
diritto  di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di
cui  all'art.  3,  comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in
sede  giurisdizionale  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  25,
commi 5,  5-bis  e  6  della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo'
chiedere   il  riesame  delle  suddette  determinazioni,  secondo  la
procedura  stabilita  all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241
del  1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di
atti  delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla
commissione  per  l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge
n.  241  del  1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 25, commi 4, 5,
          5-bis e 6 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
          dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
          stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
          nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
          istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la commissione per
          l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente tale
          termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
          civico o la commissione per l'accesso ritengono illegittimo
          il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
          lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
          il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
          dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
          della  commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
          richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
          alla  commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
          commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
          motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
          soggetti terzi, la commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
          inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I, del titolo
          I,  della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
          trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
          pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
          amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali  chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
          della    commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
          per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
          parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
          inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
          decisione.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in Camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
          presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
          con istanza presentata al presidente e depositata presso la
          segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
          previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
          e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in Camera
          di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
          entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
          Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
          modalita'  e negli stessi termini. Le controversie relative
          all'accesso  ai  documenti  amministrativi  sono attribuite
          alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
              5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
          possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
          del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
          e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
          della    qualifica    di    dirigente,    autorizzato   dal
          rappresentante legale dell'ente.
              6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
              «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   commissione.  La  commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma  4;  vigila  affinche' sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo».