Art. 8. Diffusione dell'informazione ambientale 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente; b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche; d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente; f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3; g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico. 5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
Note all'art. 8: - L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, cosi' recita: «6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.». - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».