Art. 9. Qualita' dell'informazione ambientale 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, (Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300), (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, supplemento ordinario): «Art. 15 (Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio). - 1.-4. (Omissis). 5. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.».