Art. 10.
Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma
1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita'
del comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o rimborso spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la
normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Note all'art. 10:
Per l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi
note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 cosi' recita:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.