Art. 11.
Sanzioni
1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui
agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia
autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad
infrastrutture principali che interessano piu' regioni nonche' di
quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
Note all'art. 11:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al
sistema penale».