Art. 11.
                              Sanzioni

  1.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui  agli  articoli 3,  commi  1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
  2.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o  delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui
agli  articoli 3,  comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 2.000 a euro
12.000.
  3.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui   all'articolo   7,   comma   2,   sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 5.000 a euro
30.000.
  4.   All'irrogazione   delle   sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste  dal  presente  articolo  provvede la regione o la provincia
autonoma   competente,   ad   eccezione  delle  ipotesi  relative  ad
infrastrutture  principali  che  interessano  piu' regioni nonche' di
quelle  previste  al  comma  3  per  le  quali  provvede il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  5.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano  le  disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
          Note all'art. 11:
              La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al
          sistema penale».