Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o
provincia autonoma competente, costituita da uno o piu' centri
abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui
popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto
al traffico civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti
all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di
atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su
aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica
nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su
cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui
transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il
rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire,
stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi
effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo
e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita' di
persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico
relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a
una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa
ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il
numero di persone esposte in una determinata area o il numero di
abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a
causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di
previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario,
la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento
acustico futuro mediante attivita' di programmazione, quali la
classificazione acustica e la pianificazione territoriale,
l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei
trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle
sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche e le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente
esterno prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da
mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico
ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita'
industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un
descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai
sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali
quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di
Lday e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad
esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i
valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore,
dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi
possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso
dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata
dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro descrittore
acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un
determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona
delimitata dalla competente autorita' che non risente del rumore
prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o
da attivita' ricreative.
Note all'art. 2:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo di
intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni;
7) carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e' delimitata
da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli;
13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra;
15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi;
16) corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli;
18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento
delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E'
parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna
al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
23) fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna
alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni;
34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita';
35) passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale
idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente
una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante
o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i
confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza;
47) sede tranviaria: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a
fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari;
50) strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro
abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui
le correnti veicolari non si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili
in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
55) zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate;
57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare;
58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni
stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».