Art. 3.
          Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

  1. Entro il 30 giugno 2007:
    a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente  le  mappe  acustiche  strategiche,  nonche' i dati di cui
all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati
con piu' di 250.000 abitanti;
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono
alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura
acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al
precedente  anno  solare,  degli  assi  stradali  principali  su  cui
transitano   piu'  di  6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli  assi
ferroviari  principali  su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli
all'anno  e  degli  aeroporti  principali. Nel caso di infrastrutture
principali  che  interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono
la  mappatura  acustica  ed  i  dati di cui all'allegato 6 relativi a
dette  infrastrutture  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
  2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a),  la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i
dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006
all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
  3. Entro il 30 giugno 2012:
    a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente  le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche'
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono
alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura
acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al
precedente  anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.
Nel  caso  di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni
gli  stessi  enti  trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato   6   relativi   a  dette  infrastrutture  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  ed  alle  regioni o
province autonome competenti.
  4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a),  la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i
dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011
all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
  5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi  1  e  3  sono  elaborate  in  conformita'  ai requisiti minimi
stabiliti  all'allegato  4,  nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con  i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita  la  Conferenza  unificata,  da adottare entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
  6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi  1  e  3  sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno
ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
  7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente  e  dalla  tutela  del territorio verifica che le mappe
acustiche  strategiche  e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
  8.  Nelle  zone  che  confinano  con altri Stati membri dell'Unione
europea  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
avvalendosi   delle  dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente,  coopera  con le autorita' competenti di detti
Stati  ai  fini  della  mappa  acustica strategica di cui al presente
articolo.
  9.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.