Art. 4.
Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e
trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu'
di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso
di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6
relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2008 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e
trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani
d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al
comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e
aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore
prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali
di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai
sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai
criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8
stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Gli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e
4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, cosi'
recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;».
«Art. 10 (Sanzioni amministrative) -. 1-4. (Omissis).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al
comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore,
secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di
adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad
impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore
al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione e di potenziamento delle
infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto
riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella
misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
della loro attuazione e' demandato al Ministero
dell'ambiente.».
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art.
4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento
sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di
gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si' provvede, in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui
all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il
consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla
regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.
Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al
comma 1, la prima relazione e' allegata al piano stesso.
Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
«Art. 4 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis).
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
disponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato,
definiscono le priorita' e predispongono un piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai
piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), per la
redazione dei quali le regioni formulano proposte non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico di cui all'art. 7 al piano
regionale.».