Art. 5.
Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura
acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3
sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo
quanto stabilito all'allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo
2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma
1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata
dalla regione o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti
dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2,
purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano
i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
Gli articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, cosi'
recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti
preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le
procedure di verifica periodica dei valori limite di
emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285,
e successive modificazioni, restano salve la competenza e
la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione
delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e
dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
installazione della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la
definizione di procedure di abbattimento del rumore
valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per
le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione
dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1,
lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di
nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono
essere coordinati con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita'
produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui
all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle
regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformita' dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti
in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il
tecnico competente deve essere in possesso del diploma di
scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma
di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta
previa presentazione di apposita domanda all'assessorato
regionale competente in materia ambientale corredata da
documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni
per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
altresi' da coloro che, in possesso del diploma di scuola
media superiore, siano in servizio presso le strutture
pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita'
nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
vigore della presente legge nonche' da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo
dell'acustica ambientale in modo non occasionale
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali
deve essere effettuato il controllo.».