Art. 6.
Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarita'

  1.  Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al
Ministero  e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto
della  nuova  linea di interconnessione, che si rendano necessarie in
corso  d'opera  e  che  determinino  una  modifica della capacita' di
trasporto  non  superiore  al  5 percento del valore previsto e della
funzionalita'   della  linea,  anche  con  riferimento  ai  punti  di
connessione alle reti.
  2.  Il  Gestore  della  rete,  entro  e non oltre trenta giorni dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente  comma  1,
trasmette   le   proprie  osservazioni  al  Ministero  che,  entro  i
successivi  trenta  giorni,  comunica  le  eventuali  prescrizioni al
titolare dell'esenzione.
  3.  Per le varianti che determinino una modifica della capacita' di
trasporto  superiore al 5 percento e della funzionalita' della linea,
anche  con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto
titolare dell'esenzione e' tenuto a presentare una nuova richiesta ai
sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di
valutazione  e puo' revocare l'esenzione precedentemente concessa ove
le  varianti  comportino  sostanziali  modifiche nell'assetto e nella
funzionalita'  del  sistema  elettrico  rispetto a quanto previsto in
sede di concessione.
  4.  Il soggetto titolare dell'esenzione puo' chiedere motivatamente
al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma
3,  lettere f) e g). Il Ministero si esprime sulle richieste entro il
termine  di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della
rete.
  5.  La  titolarita'  dell'esenzione puo' essere ceduta insieme alla
disponibilita'  della  linea di interconnessione, purche' il soggetto
cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e
3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero,
sentita  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che si esprime
entro  e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
  Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data
di pubblicazione.
    Roma, 21 ottobre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola