Art. 6. Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarita' 1. Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al Ministero e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto della nuova linea di interconnessione, che si rendano necessarie in corso d'opera e che determinino una modifica della capacita' di trasporto non superiore al 5 percento del valore previsto e della funzionalita' della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti. 2. Il Gestore della rete, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, trasmette le proprie osservazioni al Ministero che, entro i successivi trenta giorni, comunica le eventuali prescrizioni al titolare dell'esenzione. 3. Per le varianti che determinino una modifica della capacita' di trasporto superiore al 5 percento e della funzionalita' della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto titolare dell'esenzione e' tenuto a presentare una nuova richiesta ai sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di valutazione e puo' revocare l'esenzione precedentemente concessa ove le varianti comportino sostanziali modifiche nell'assetto e nella funzionalita' del sistema elettrico rispetto a quanto previsto in sede di concessione. 4. Il soggetto titolare dell'esenzione puo' chiedere motivatamente al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma 3, lettere f) e g). Il Ministero si esprime sulle richieste entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della rete. 5. La titolarita' dell'esenzione puo' essere ceduta insieme alla disponibilita' della linea di interconnessione, purche' il soggetto cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che si esprime entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 21 ottobre 2005 Il Ministro: Scajola