Art. 4.
  1.  Al  termine  del terzo anno accademico di attivita', sulla base
delle  valutazioni  positive  da  parte del Comitato nazionale per la
valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine ai risultati dei
processi  formativi,  puo'  essere disposto l'accreditamento, secondo
quanto  previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
  2.  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 18 novembre 2005
                                                 Il Ministro: Moratti