IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Variazione dell'aliquota IRAP per banche altri enti e societa' finanziarie ed imprese di assicurazione 1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 e' fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.