IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
    la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Variazione  dell'aliquota  IRAP  per  banche  altri  enti  e societa'
               finanziarie ed imprese di assicurazione

    1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 e' fissata al 5,25 per
cento  l'aliquota  dell'Imposta  regionale sulle attivita' produttive
(IRAP)  a  carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  (istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.