Art. 4.
                             Adeguamento
  1.  Qualora  dalle  verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in
corso  di  realizzazione  e  per le quali sia gia' stato approvato il
relativo   progetto  illuminotecnico,  non  risultino  soddisfatti  i
requisiti contenuti nella norma UNI 11095/2003, i relativi sistemi di
illuminazione devono essere adeguati, ad eccezione dei casi in cui si
sia gia' provveduto ai sensi delle istruzioni tecniche CIE 88-1990 di
cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001.
  2. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle
gallerie   stradali   esistenti,   di  cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale  5 giugno 2001, devono essere aggiornati in funzione del
presente decreto, allo scopo di rendere tutte le gallerie rispondenti
alla  norma  nel  piu'  breve tempo possibile, compatibilmente con la
disponibilita'  economica  dei gestori stradali e con il mantenimento
della    regolarita'   dell'esercizio   e   della   sicurezza   della
circolazione.
  3. I programmi di cui al comma 2, relativi alle strade di interesse
nazionale,   corredati   dei   risultati   delle  relative  verifiche
illuminotecniche,  in relazione all'attivita' di vigilanza svolta dal
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  devono  essere
trasmessi  alla Direzione generale per le strade ed autostrade, entro
dodici  mesi  dall'emanazione del presente decreto, ai fini anche del
comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992.
  4.  Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni
di   sicurezza  della  circolazione  nel  periodo  che  precede  tale
adeguamento,  i  gestori  stradali  devono  adottare idonee misure di
gestione  della  circolazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del
codice della strada.