Art. 4. Adeguamento 1. Qualora dalle verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in corso di realizzazione e per le quali sia gia' stato approvato il relativo progetto illuminotecnico, non risultino soddisfatti i requisiti contenuti nella norma UNI 11095/2003, i relativi sistemi di illuminazione devono essere adeguati, ad eccezione dei casi in cui si sia gia' provveduto ai sensi delle istruzioni tecniche CIE 88-1990 di cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001. 2. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali esistenti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 2001, devono essere aggiornati in funzione del presente decreto, allo scopo di rendere tutte le gallerie rispondenti alla norma nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilita' economica dei gestori stradali e con il mantenimento della regolarita' dell'esercizio e della sicurezza della circolazione. 3. I programmi di cui al comma 2, relativi alle strade di interesse nazionale, corredati dei risultati delle relative verifiche illuminotecniche, in relazione all'attivita' di vigilanza svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere trasmessi alla Direzione generale per le strade ed autostrade, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, ai fini anche del comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992. 4. Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nel periodo che precede tale adeguamento, i gestori stradali devono adottare idonee misure di gestione della circolazione, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.