Art. 2.
  Per  favorire  il  miglior  utilizzo  delle  piste  da sci e' stato
redatto   il   «Decalogo   comportamentale  dello  sciatore»  di  cui
all'allegato  2  al  presente  decreto  che  stabilisce  il codice di
comportamento  per  evitare  pericoli  alle  persone  o per prevenire
danni.
  Gli  esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli
utenti del suddetto decalogo.