Art. 2. Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci e' stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni. Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.