Art. 3.
  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse
necessaria provvedera' con apposito decreto all'introduzione di nuovi
segnali  o  all'aggiornamento  ed  alla  modifica  dei segnali di cui
all'allegato   1,   redatti   dalla  Commissione  sicurezza  dell'UNI
nell'ambito  del  gruppo  di  lavoro  «Segnaletica  per  aree dove si
effettuano sport invernali».