Art. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvedera' con apposito decreto all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».