IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Visto  il  concordato  interconfederale  27  ottobre  1946  per  la
disciplina  del  trattamento economico dei lavoratori dell'industria,
stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la
Confederazione  Generale  italiana del Lavoro, al quale ha aderito in
data  1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali
Lavoratori;
  Visto  l'accordo,  e relativa tabella, di cui al verbale 5 novembre
1946  per  la  determinazione dei criteri di calcolo degli indici del
costo   della   vita,   intervenuto   tra   i   rappresentanti  della
Confederazione    Generale    dell'industria    italiana    e   della
Confederazione Generale italiana del Lavoro;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  27 del 10
febbraio  1960,  degli  atti  sopra  indicati,  depositati  presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati  stipulati  il  concordato  interconfederale  27  ottobre 1946,
relativo  alla  disciplina  del  trattamento economico dei lavoratori
dell'industria,  e  l'accordo  per  la  determinazione dei criteri di
calcolo  degli  indici  del  costo  della  vita,  di cui al verbale 5
novembre  1946,  sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi alle
clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente
decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nel  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
  Atti del Governo, registro 129, foglio n. 55 - VILLA