IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Visto  il  concordato  interconfederale  6  dicembre  1945  per  la
perequazione   delle   retribuzioni   dei  lavoratori  dell'industria
nell'Italia  del  nord,  stipulato  tra  la  Confederazione  Generale
dell'Industria  italiana  e  la  Confederazione Generale italiana del
Lavoro,   al   quale   ha   aderito  in  data  1  settembre  1950  la
Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
  Vista  la  Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi
dell'art.  11  del concordato sopra indicato, e relative tabelle, per
la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della
vita, allegata al predetto concordato;
  Visto   il  concordato  interconfederale  23  maggio  1946  per  la
perequazione  del trattamento economico dei lavoratori dell'industria
nelle  province  dell'Italia  centro-meridionale,  stipulato  tra  le
stesse organizzazioni sindacali sopraindicate, al quale ha aderito in
data  1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali
Lavoratori;
  Visti:
    l'accordo  nazionale  12  maggio  1945  per  l'incasellamento dei
lavoratori dell'industria chimica;
    l'accordo  nazionale  12  maggio  1946 per l'incasellamento delle
industrie tessili;
    l'accordo  nazionale  11  maggio  1946 per l'incasellamento delle
categorie delle industrie estrattive;
    l'accordo  nazionale  per  l'incasellamento  delle  industrie del
legno;
    l'accordo   nazionale   14   maggio   1946  per  l'incasellamento
dell'industria  della fabbricazione della carta; allegati in stralcio
al predetto concordato;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  27 del 19
febbraio  1960,  degli  atti  sopra  indicati,  depositati  presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati  stipulati  i  concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23
maggio   1940  relativi  alla  perequazioni  delle  retribuzioni  dei
lavoratori  dell'industria  nell'Italia del nord ed alla perequazione
del   trattamento   economico  dei  lavoratori  dell'industria  nelle
province   dell'Italia  centro-meridionale  sono  regolati  da  norme
giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei concordati interconfederali
anzidetti,  annessi  al  presente decreto, nonche' alle clausole, dai
medesimi  richiamata ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel
preambolo.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
  Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 56. - VILLA