IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del concordato sopra indicato, e relative tabelle, per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, allegata al predetto concordato; Visto il concordato interconfederale 23 maggio 1946 per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale, stipulato tra le stesse organizzazioni sindacali sopraindicate, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: l'accordo nazionale 12 maggio 1945 per l'incasellamento dei lavoratori dell'industria chimica; l'accordo nazionale 12 maggio 1946 per l'incasellamento delle industrie tessili; l'accordo nazionale 11 maggio 1946 per l'incasellamento delle categorie delle industrie estrattive; l'accordo nazionale per l'incasellamento delle industrie del legno; l'accordo nazionale 14 maggio 1946 per l'incasellamento dell'industria della fabbricazione della carta; allegati in stralcio al predetto concordato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1940 relativi alla perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord ed alla perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei concordati interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamata ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 56. - VILLA