Art. 3.

  Gli  imprenditori  che appaltano opere o servizi, compresi i lavori
di  facchinaggio,  di  pulizia  e  di  manutenzione  ordinaria  degli
impianti,  da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione
e  gestione  propria  dell'appaltatore,  sono  tenuti  in  solido con
quest'ultimo  a  corrispondere  ai  lavoratori  da esso dipendenti un
trattamento  minimo  inderogabile  retributivo  e  ad  assicurare  un
trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori
da loro dipendenti.
  La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese
che  esercitano  un  pubblico  servizio per le attivita' di esazione,
installazione  e  lettura  di  contatori,  manutenzione  di  reti  di
distribuzione  e  di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne
montanti,  impianti  di apparecchi, reti a bassa tensione e attivita'
similari.
  Gli  imprenditori sono altresi' tenuti in solido con l'appaltatore,
relativamente  ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.