Art. 5.

  Le  disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non, si
applicano:
    a)  agli  appalti  per  costruzioni  edilizie  all'interno  degli
stabilimenti;
    b)  agli  appalti  per  installazione  o  montaggio di impianti e
macchinari;
    c) ai tavoli di manutenzione straordinaria;
    d) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;
    e)  agli  appalti  che  si  riferiscono  a  particolari attivita'
produttive,   le   quali   richiedano  in  piu'  fasi  successive  di
lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella  normalmente  impiegata  nell'impresa, sempre che tale impiego
non abbia carattere continuativo;
    f)  agli  appalti  per  prestazioni  saltuarie ed occasionali, di
breve  durata,  non  ricorrenti  abitualmente  nel ciclo produttivo e
nell'organizzazione dell'impresa.Per tali appalti la esclusione dalla
disciplina  di  cui  all'articolo  3  dovra'  essere  preventivamente
autorizzata,   di   volta   in  volta,  dall'Ispettorato  del  lavoro
competente;
    g)  agli  appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di
pulizia  e  di  manutenzione  ordinaria  degli impianti - esclusi per
questi  ultimi  gli  appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3-
conclusi  con  imprese  che  impiegano il personale dipendente presso
piu' aziende contemporaneamente. Per tali appalti la esclusione dalla
disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo
1676  del  Codice  civile,  dovra' essere autorizzata preventivamente
dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono
eseguirsi.  Restano  ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio
1955, n. 407;
    h) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici, di
cui  all'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e
III  del  libro  II  della  legge  postale e delle telecomunicazioni,
approvato  con  regio  decreto  19 luglio 1941, n. 1198, soltanto nei
casi  in  cui  la  prestazione  del lavoratore per l'espletamento del
servizio  telefonico  non  sia  prevalente  rispetto  a quella da lui
normalmente svolta.