Art. 6. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, e' comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 1000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione. L'imprenditore a' civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.