Art. 6.

  Nei  casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3,
e'   comminata  all'appaltatore  l'ammenda  di  lire  1000  per  ogni
lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua
occupazione.
  L'imprenditore   a'   civilmente   responsabile  per  il  pagamento
dell'ammenda di cui al comma precedente.