Art. 8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni, in conformita' con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera. Qualora non vengano emanate le norme di cui al precedente comma nel termine ivi previsto, la presente legge trovera' applicazione anche nei confronti delle predette Amministrazioni autonome dello Stato.