Art. 8.

  Con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta
dei  Ministri  per  le  finanze,  per  i trasporti, per le poste e le
telecomunicazioni  e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei
mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le
norme  per  la  disciplina  dell'impiego  di manodopera negli appalti
concessi  dalle  Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato,
dei   Monopoli  di  Stato  e  delle  poste  e  telecomunicazioni,  in
conformita'  con  le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti articoli,
tenendo  conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e
salvaguardando  gli  interessi del personale dipendente dalle imprese
fornitrici di manodopera.
  Qualora non vengano emanate le norme di cui al precedente comma nel
termine  ivi  previsto, la presente legge trovera' applicazione anche
nei confronti delle predette Amministrazioni autonome dello Stato.