Art. 4. 
 
  Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge o dal Governo
a carico dei Municipii, cessano di essere obbligatorie. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dat. in Torino addi' 5 maggio 1861. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. B. Cassinis. 
 
                                                        M. Minghetti.