Art. 4. Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge o dal Governo a carico dei Municipii, cessano di essere obbligatorie. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. in Torino addi' 5 maggio 1861. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. B. Cassinis. M. Minghetti.