La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
  "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la
denominazione  di  "assegni"  e  sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:

Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500