Art. 3.

  E'  concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno
annuo  di  lire  5.000  ai  decorati  della  Croce di guerra al valor
militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.
  L'assegno  previsto dal presente articolo e' concesso a domanda. La
domanda  deve  essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione
generale  delle  pensioni  di  guerra  -  dai militari in congedo; al
Comando di appartenenza dai militari in servizio.
  Per  coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in
vigore  della  presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del
mese di presentazione della domanda.