Art. 2. Saranno nel Ministero quattro Direzioni generali. Una delle quattro Direzioni e' sostituita all' Ispettorato generale delle carceri, senza che in questa parte di amministrazione sia null'altro innovato. Delle altre Direzioni generali, una comprendera' gli affari riguardanti il personale, la contabilita' e i servizi diversi, ed assumera' il nome di Direzione Centrale. L'altra comprendera' gli affari che riguardano la pubblica sicurezza, e la terza quelli che riguardano l'amministrazione comunale e provinciale, le opere pie e la sanita' continentale.