Art. 2. 
 
  Saranno nel Ministero quattro Direzioni generali. Una delle quattro
Direzioni e' sostituita  all'  Ispettorato  generale  delle  carceri,
senza che in questa parte di amministrazione sia null'altro innovato. 
 
  Delle  altre  Direzioni  generali,  una  comprendera'  gli   affari
riguardanti il personale, la contabilita' e  i  servizi  diversi,  ed
assumera' il nome di Direzione  Centrale.  L'altra  comprendera'  gli
affari che riguardano la pubblica sicurezza, e la  terza  quelli  che
riguardano l'amministrazione comunale e provinciale, le opere  pie  e
la sanita' continentale.