Art. 3. 
 
  I Direttori generali riferiranno direttamente al Ministro e saranno
anche da lui sentiti collegialmente. 
 
  Il Ministro,  con  suo  Decreto,  determinera'  gli  affari  che  i
Direttori generali potranno risolvere in nome proprio e quanto  altro
occorra per ordinare il servizio interno del Ministero.