Art. 4. 
 
  Con Decreti Ministeriali sara'  pure  determinata  la  repartizione
delle Direzioni generali in  Divisioni  e  Sezioni,  e  stabilito  il
quadro numerico degli Impiegati addetti a ciascun Uffizio. 
 
  Fino a nuove disposizioni, sara' dal Ministro ripartito  nei  varii
Uffizi il presente personale del Ministero.