Art. 2. 
 
  Gli Impiegati che verranno nominati al posto di Ricevitore  devono,
entro il termine fissato dal Regolamento approvato col  Nostro  Reale
Decreto in data d'oggi, prestare una malleveria in numerario,  od  in
cartelle del Debito pubblico dello Stato, secondo il Quadro D annesso
al  presente  Decreto  visto  pure,  d'ordine  Nostro,  dal  predetto
Ministro Guardasigilli. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 8 dicembre 1861. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 31 dicembre 1861 
 
    Reg.° 18 Atti del Governo a c. 259. Wehrlin. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti. 
 
                                                           Miglietti.