Art. 2. Gli Impiegati che verranno nominati al posto di Ricevitore devono, entro il termine fissato dal Regolamento approvato col Nostro Reale Decreto in data d'oggi, prestare una malleveria in numerario, od in cartelle del Debito pubblico dello Stato, secondo il Quadro D annesso al presente Decreto visto pure, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro Guardasigilli. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addi' 8 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 31 dicembre 1861 Reg.° 18 Atti del Governo a c. 259. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti. Miglietti.