Art. 11. 
           Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali 
 
  La rappresentazione in  pubblico  dei  lavori  teatrali  eccettuati
quelli eseguiti in rivista o commedia musicale  a  musica  ed  azione
coreografica  prevalenti  come  unico  programma  ed   accomunati   a
proiezione cinematografica, non e'  soggetta  al  nulla  osta,  salvo
quanto previsto nei commi seguenti. 
  Una  Commissione  di   primo   grado   esprime   parere   se   alla
rappresentazione teatrale  possono  assistere  i  minori  degli  anni
diciotto  in  relazione  alla  particolare   sensibilita'   dell'eta'
evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. 
  La Commissione,  che  delibera  per  sezioni,  e'  composta  di  un
magistrato della giurisdizione ordinaria che  eserciti  funzioni  non
inferiori a consigliere di cassazione  o  equiparate,  designato  dal
Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un  professore
di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita'  o  istituti
equiparati  o  insegnante  di  ruolo  di  pedagogia  negli   istituti
magistrali,  e  di  un  autore,  scelto  da  terne  designate   dalle
associazioni di categoria. 
  Il provvedimento di ammissione ed esclusione dei minori degli  anni
diciotto dalla rappresentazione teatrale e' adottato dal Ministro per
il turismo e lo spettacolo,  su  conforme  parere  della  Commissione
prevista nel comma precedente. 
  Le  opere  teatrali,  che  non  sono  presentate  all'esame   della
Commissione prevista nel  secondo  comma,  si  intendono  vietate  ai
minori degli anni diciotto. 
  La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi  i
minori degli anni  diciotto  e'  consentita  dietro  attestazione  di
conformita' al testo depositato presso l'Amministrazione. 
  Si osservano, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  contenute
negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e
quarto comma; 7 e 8. 
  E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  15  giugno
1931, n. 773.