Art. 11. Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma ed accomunati a proiezione cinematografica, non e' soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti. Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. La Commissione, che delibera per sezioni, e' composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita' o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria. Il provvedimento di ammissione ed esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale e' adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente. Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto. La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto e' consentita dietro attestazione di conformita' al testo depositato presso l'Amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.