Art. 14. 
                  Competenza a conoscere dei reati 
 
  La cognizione dei reati commessi col mezzo della  cinematografia  e
della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non
sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per  le
opere cinematografiche e teatrali e' il  giudice  del  luogo  ove  e'
avvenuta la  prima  proiezione  in  pubblico  del  film  o  la  prima
rappresentazione dell'opera teatrale. 
  Non e' consentita la remissione del procedimento al pretore. 
  Al giudizio si procede con rito direttissimo.