Art. 14. Competenza a conoscere dei reati La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali e' il giudice del luogo ove e' avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale. Non e' consentita la remissione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede con rito direttissimo.