Art. 15. Sanzioni e sequestri Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda fino a lire 30.000. Nei casi di maggiore gravita', o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltre denuncia all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, puo' sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.