Art. 15. 
                        Sanzioni e sequestri 
 
  Salve   le   sanzioni   previste   dal   Codice   penale   per   le
rappresentazioni teatrali o cinematografiche  abusive,  chiunque  non
osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e'  punito  con
l'ammenda fino a lire 30.000. 
  Nei casi di maggiore gravita', o in  casi  di  recidiva  nei  reati
previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente  comma,
l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di  condanna,  puo'
disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo
non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi
di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527
e 726 del Codice penale commessi nella  rappresentazione  dei  lavori
teatrali. 
  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   quando   inoltre   denuncia
all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del
Codice penale, puo' sequestrare il film non sottoposto alla revisione
prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla  osta
ed interdirne la  proiezione  in  pubblico  sino  a  che  l'autorita'
giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica
per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.