Art. 16. 
                             Regolamento 
 
  Il regolamento di esecuzione della  presente  legge  sara'  emanato
entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge  stessa.
Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano,  in  quanto
compatibili, le norme contenute  nel  regolamento  annesso  al  regio
decreto 24 settembre 1923, n. 3287.