Art. 18. 
                          Norma transitoria 
 
  Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre  1949,  n.
958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo
l'entrata in vigore della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 aprile 1962 
 
                               GRONCHI 
 
                                                   FANFANI - FOLCHI - 
                                                      BOSCO - TAVIANI 
                                                                  GUI 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO