Art. 5. 
         Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori 
 
  Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il  parere  per
il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi  se  alla  proiezione
del film possono assistere i minori degli anni 14, o i  minori  degli
anni  18,  in  relazione  alla  particolare  sensibilita'   dell'eta'
evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale. 
  Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed  il  direttore
del locale sono tenuti  a  darne  avviso  al  pubblico  in  modo  ben
visibile  su  ogni  manifesto  dello  spettacolo.  Debbono,  inoltre,
provvedere ad impedire che  i  minori  accedano  al  locale,  in  cui
vengono proiettati,  spettacoli  dai  quali  i  minori  stessi  siamo
esclusi. 
  Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore,  fa  fede
della  sua  eta'  la  dichiarazione  del  genitore  o  della  persona
maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione
nella sala di  spettacolo  il  funzionario  o  l'agente  di  pubblica
sicurezza di servizio nel locale. 
  E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono  assistere
i minori,  spettacoli  di  qualsiasi  genere  o  rappresentazioni  di
spettacoli  di  futura  programmazione,  dai  quali  i  minori  siano
esclusi.