Art. 6. 
               Parere della Commissione di primo grado 
 
  La Commissione di primo grado da' parere contrario,  specificandone
i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel
film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze,  offesa  al
buon costume. 
  Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma  s'intende
fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. 
  Il parere della Commissione e' vincolante per l'Amministrazione. 
  Il  conseguente  provvedimento  del  Ministro  e'  comunicato   per
iscritto all'interessato. 
  Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza  che
l'Amministrazione  abbia  provveduto,  il  presentatore,   con   atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del  turismo
e dello spettacolo, puo' chiedere che si provveda. Ove  dieci  giorni
da tale notifica siano trascorsi senza che  alcun  provvedimento  sia
stato emesso, il nulla osta si intende concesso.