Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'. L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.