Art. 8. 
                    Ricorso al Consiglio di Stato 
 
  Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso
nei modi di legge. 
  Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. 
  I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo  unico  26  giugno
1924, n. 1054, sono ridotti a meta'. 
  L'udienza, di discussione e'  fissata  d'ufficio  entro  30  giorni
dalla, scadenza del  termine  per  il  deposito  del  ricorso,  e  la
decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza  di
discussione. 
  Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se
favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di  questo  a
tutti gli effetti e senza altre formalita'.