Art. 9. 
                       Rilascio del nulla osta 
 
  Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di  offesa  al
buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma
degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al  presentatore  il
nulla osta per la  proiezione  in  pubblico  del  film  in  tutto  il
territorio dello Stato.