Art. 10.

  I  Comuni  ed  i  Consorzi,  di  cui  all'articolo 1, ultimo comma,
possono  riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad
un  massimo  del  50  per cento delle aree comprese nel piano, e sono
autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa
urbanizzazione  e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del
successivo  articolo  16,  ad  enti  o  privati  che  si  impegnino a
realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
  Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo
di  acquisto  o  dell'indennita' di esproprio, maggiorato delle spese
sostenute  per  la  realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo
conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
  Le  rimanenti  aree  edificabili  possono  essere  richieste per la
costruzione di case popolari:
    a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
    b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato
e dagli Istituti autonomi per le case popolari
    c) dall'I.N.A.-Casa;
    d) dalle Societa' cooperative per la costruzione di case popolari
a favore dei propri soci;
    e)   dall'Istituto   nazionale   di  previdenza  dei  giornalisti
italiani;
    f)   dagli   enti   morali,  dagli  enti  e  dagli  istituti  che
costruiscono  case  popolari da assegnare in locazione o con patto di
futura vendita, non aventi scopo di lucro.
  Gli  enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree
che  intendono  scegliere  e  l'entita'  delle  costruzioni che sulle
stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.