Art. 11.

  Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di
aree  per  le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente
articolo  10  e  per  i  servizi  di  carattere  generale  di  cui al
successivo  articolo  19, tenendo conto delle aree gia' prescelte dal
Comune  o  dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per
l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree
di  cui  all'articolo 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto
di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto
dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree
  che  si  intendono  acquistare  o  espropriare  da parte degli enti
  stessi.
Nel caso di piano comunale, l'elenco e' compilato da una
Commissione presieduta dal sindaco e composta:
    a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
    b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
    c)  dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo
delegato;
    d)  del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari o di un suo delegato;
    e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
  Nel  caso  di  piano consorziale, la composizione della Commissione
rimane  invariata,  per  quanto  riguarda  le lettere c), d) ed e). I
membri  di  cui  alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune,
aderente   al   Consorzio.   Il  presidente  di  questo  presiede  la
Commissione.
  Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10.