Art. 11. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 19, tenendo conto delle aree gia' prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi. Nel caso di piano comunale, l'elenco e' compilato da una Commissione presieduta dal sindaco e composta: a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza; b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale; c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato; d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato; e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa. Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10.