Art. 12.

  L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita' di espropriazione
delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
  Il   valore   venale   e'  riferito  a  due  anni  precedenti  alla
deliberazione  comunale  di adozione del piano e va determinato senza
tenere  conto  degli  incrementi di valore dipendenti, direttamente o
indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.
  L'Ufficio  tecnico  erariale  comunica  al prefetto l'indennita' da
esso fissata.
  Resta  impregiudicata  la  facolta'  dei Comuni e degli enti di cui
all'articolo   10,   terzo  comma,  di  procedere  all'espropriazione
avvalendosi di altre norme vigenti.