Art. 12. L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita' di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore venale e' riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennita' da esso fissata. Resta impregiudicata la facolta' dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.