Art. 13.

  Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennita'
determinata  ai  proprietari interessati, i quali entro il perentorio
termine  di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un
accordo  bonario  sull'indennita'  stessa.  Tale dichiarazione e' dal
prefetto comunicata all'ente al quale l'area e' stata destinata.