Art. 14.

  Qualora  nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta
dichiarazione  di  accordo  bonario  o  questo  non sia stato seguito
dall'atto  di  cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto
deposito  dell'indennita'  di  espropriazione in misura pari a quella
indicata  nell'articolo  12,  emette  immediatamente  il  decreto  di
espropriazione.
  Qualsiasi  contestazione concernente l'indennita' di espropriazione
non  interrompe  il  corso  della  espropriazione  stessa  e  non  ne
impedisce  gli  effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a
pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di notificazione
del decreto di espropriazione.